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Statuto Sociale della

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JU JITSU CENTRE ITALIA”

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Articolo 1 – Denominazione e sede sociale

1. È costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 36/2021, l’Associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Ju Jitsu Centre Italia” in sigla “A.S.D. Ju Jitsu Centre Italia” (in seguito, per brevità, “l’Associazione”) con durata illimitata e attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede legale in Cascina (PI), Via _____________ n. ____.

2. L’Associazione potrà comunque istituire altre sedi operative e modificare la sede legale nell’ambito della Provincia con delibera del Consiglio direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

3. L’Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

 

Articolo 2 – Oggetto sociale, scopi e finalità

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ai sensi dell'articolo 8 del D. L.vo 36/2021.

2. Durante la vita dell’Associazione è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio sociale.

Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 secondo cui “si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h); c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività delle cariche associative.

4. L’Associazione esercita in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2021, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica stessa. In particolare, l’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del JU JITSU e, più in generale, delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Nell’ambito delle attività principali, l’Associazione potrà tra l’altro:

  • partecipare all’ organizzata dalle FSN/DSA/EPS a cui sia affiliata;

  • organizzare : manifestazioni sportive, gare, meetings, saggi sia in impianti sia all’aperto che al chiuso, anche in collaborazione o su mandato con FSN/DSA/EPS a cui sia affiliata;

  • organizzare in ambito sportivo, anche su mandato delle FSN/DSA/EPS a cui sia affiliata; organizzazione e promozione di congressi e convegni in ambito sportivo, corsi di formazione tecnica, centri di studio e addestramento in ambito sportivo;

  • Organizzazione di Corsi di avviamento allo sport (), anche tramite l’istituzione di centri estivi e invernali con finalità sportive, anche in collaborazione o su mandato delle FSN/DSA/EPS a cui sia affiliata;

5. Nei limiti previsti dall’art. 9, D.Lgs. 36/2021 e dai relativi decreti attuativi, è facoltà dell’Associazione svolgere attività diversa da quella istituzionale, purché secondaria e strumentale al fine istituzionale, quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • La gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati

  • l’attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali bar interno, spaccio, punti di ristoro, somministrazione di alimenti e bevande preconfezionati, precotti e similari (tra cui eventuali integratori alimentari), intrattenimento musicale ad uso esclusivo dei soli associati/tesserati dell’ente nazionale di appartenenza;

  • il noleggio o la vendita dell’attrezzatura sportiva indispensabile allo svolgimento delle discipline sportive organizzate dall’Associazione;

  • l’organizzazione di progetti tesi alla valorizzazione del territorio attraverso lo sport;

  • l’organizzazione, a favore dei propri soci e/o tesserati dell’ente nazionale di appartenenza, di viaggi e turismo sociale di tipo e finalità sportive.

  • l’editoria e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari e comunque ogni pubblicazione connessa all’attività istituzionale e lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport;

  • l’esercizio, ai fini meramente di autofinanziamento, di attività di natura commerciale (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: sponsorizzazioni, vendita di abbigliamento e attrezzatura sportiva relativi alle discipline sportive praticate, gestione di punto ristoro), osservando le normative amministrative fiscali vigenti.

  • l’organizzazione di progetti, anche con finalità sportive, con Istituzioni scolastiche e altre Istituzioni pubbliche o private;

  • l’organizzazione di spettacoli, raccolte fondi, lotterie ed eventi sociali.

 

6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle FSN e/o degli Eps e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell’Associazione sportiva. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

 

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

 

Articolo 4 – Soci

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

3. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

4. I soci sono obbligati all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni dell’Associazione, delle FSN/DSA/EPS e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui la stessa è affiliata, nonché dalle delibere regolarmente prese dall’Associazione. I soci sono tenuti al puntuale pagamento con cadenza annuale (ogni 365 giorni) delle quote associative, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo

5. Tutti i soci hanno medesimi diritti. In particolare, è diritto del socio frequentare i locali dell’Associazione, fruire servizi offerti dall’Associazione (verso pagamento del relativo corrispettivo), partecipare alle attività associative, votare per l’approvazione delle modifiche statutarie, dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali, votare per l’approvazione del bilancio/rendiconto annual, candidarsi (se maggiorenne) alle cariche sociali, visionare I libri sociali, facendone richiesta motivate al Consiglio direttivo.

6. Il minorenne esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante i genitori, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

 

Articolo 5 – Acquisizione della qualifica di socio

1. Per acquisire la condizione di socio occorre inoltrare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.

2. La qualifica di socio si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

3. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all’esclusione del nuovo socio con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

4. L’ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci tenuto a cura del Consiglio direttivo.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

6. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

 

Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio

1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

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  • dimissioni volontarie espresse;

  • mancato versamento della quota associative , che si intende come manifestazione della volontà di rinunciare alla qualifica di socio. In tale caso la perdita della qualifica di socio è automatica e viene annotate nel Libro soci, senza ulteriori formalità;

  • radiazione in caso di azioni ritenute gravemente disonorevoli o di condotta grave che ostacoli il buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione viene assunto dal Consiglio direttivo e ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, si procede in contraddittorio con il socio interessato. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. Il socio radiato non può più essere reintegrato.

  • scioglimento dell’associazione.

2. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’associazione.

 

Articolo 7 – Organi dell’Associazione

1. L'ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea dei soci;

  • il Presidente;

  • il Consiglio direttivo;

  • il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore dei conti, qualora istituiti.

 

Articolo 8 – L’Assemblea dei soci

1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione mediante il quale i soci deliberano le proprie decisioni.

2. L’Assemblea può essere convocata in via ordinaria e straordinaria. All’Assemblea partecipano tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Alle assemblee sono convocati anche i soci minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale.

3. Tutti i soci hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno ai sensi dell’art. 2538 del Codice Civile. Ogni associato può rappresentare, per mezzo di delega scritta, al massimo 2 soci.

4. L’assemblea è indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria sia straordinaria.

5. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

6. La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve avvenire almeno 15 giorni prima dello svolgimento della riunione tramite avviso affisso presso la sede sociale e comunicato ai soci secondo la modalità ritenuta più idonea dal Consiglio direttivo, nel quale siano riportati data e luogo della riunione, ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno 2 ore, e l’ordine del giorno.

7. È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

  • comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;

  • vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

  • venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

  • venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;

  • sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

  • sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

  • vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l’Assemblea con modalità audio/video si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

8. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L’Assemblea nomina un Segretario. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un Notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità dell'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea ordinaria e straordinaria si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia dello stesso verbale deve essere messa a disposizione di tutti i soci.

La modalità di voto è quella del voto palese, salvo che il Presidente, per particolari esigenze, ritenga di adottare lo scrutinio segreto.

10. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria o straordinaria. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria, almeno una volta l’anno, ed in via straordinaria quando necessario, su richiesta da parte di:

  • almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta.

  • dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 9 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo.

2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorse due ore dalla prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

3. Spetta all’Assemblea ordinaria:

  • approvare il bilancio/rendiconto consuntivo;

  • eleggere i membri del Consiglio direttivo e determinarne il numero;

  • adottare eventuali regolamenti;

  • nominare e revocare, qualora istituito, i componenti dell’Organo di controllo;

  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

  • deliberare sul diniego di ammissione del socio da parte del Consiglio direttivo o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;

  • deliberare sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge.

 

Articolo 10 – Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorse due ore dalla prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. 

2. Spetta all’Assemblea straordinaria:

  • approvare le variazioni dello Statuto;

  • deliberare la trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e le modalità di liquidazione dell’Associazione;

  • deliberare sui diritti reali immobiliari;

  • deliberare sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.

 

Articolo 11 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.

2. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’assemblea, ivi compreso il Presidente.

3. Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste 3 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4. La presenza alla prima riunione del Consigliere eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

5. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Eps riconosciuti dal Coni.

6. Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

7. Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi con collegamento audio/video secondo le modalità descritte al precedente articolo 8.

8. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

10. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 

Articolo 12 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio direttivo decade:

  • per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

  • per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;

2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Se il primo candidato non eletto ritirasse la propria candidatura l’Assemblea eleggerebbe i nuovi consiglieri attingendo dalla lista di nuovi candidati.

5. il Presidente decade:

  • per dimissioni;

  • per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova elezione e limitatamente agli affari urgenti e all’ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente, in regime di prorogatio.

 

Articolo 13 – Convocazione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità quando necessario.

 

Articolo 14 – Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’associazione. Ad esso competono in particolare:

  • la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del rendiconto/bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;

  • indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto;

  • determinare l’importo delle quote associative;

  • assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio per la gestione dell’Associazione;

  • assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

  • assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;

  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

  • l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

  • l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;

  • la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso;

  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

  • adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea;

  • delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;

  • qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

 

Articolo 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.

2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

3. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

4. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione.

5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

 

Articolo 16 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

 

 

Articolo 17 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

2. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

3. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

4. La carica di Tesoriere può essere svolta anche dal Vicepresidente o dal Segretario.

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Art. 18 – Organo di revisione

1. L’organo di revisione può essere eletto dall’assemblea. Può essere sia monocratico sia collegiale e resta in carica 3 anni.

2. Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

 

Articolo 19 – Il rendiconto/bilancio consuntivo

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria. in alternativa al Rendiconto economico finanziario redatto secondo il criterio di cassa, l’Assemblea può approvare un Bilancio redatto secondo il criterio della competenza economica.

2. Il Consiglio direttivo elabora il rendiconto/bilancio dell’Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare che deve avvenire entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

3. Il rendiconto/bilancio deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione e deve essere redatto con chiarezza, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto/bilancio.

 

Articolo 20 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

 

Articolo 21 – Il patrimonio sociale e Il divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  • dai beni mobili/immobili di proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;

  • da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici sia privati;

  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L’Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

 

Articolo 22 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori dell’Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.

2. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

3. Per le prestazioni sportive dei volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

4. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Mise di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

Articolo 23 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, con esclusione delle deleghe.

2. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

 

Articolo 24 – Clausola compromissioria

1. Eventuali controversie in merito a problematiche associative e statutarie sorte tra i Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri: i primi due nominati direttamente da ognuna delle parti ed il terzo daI primi due, ed avente quest’ultimo funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora i primi due arbitri non si accordino sul terzo nominativo, verrà nominato Presidente del Collegio, il Presidente del Tribunale in cui avrà a quel tempo sede l’Associazione. Detto Collegio rimarrà in carica fino alla risoluzione della controversia. Il loro lodo sarà inappellabile. Essi agiranno quali arbitri ai sensi dell’art.810 e segg. del C.p.c. e le loro decisioni potranno essere dichiarate esecutive secondo quanto previsto dall’art.825 del C.p.c.

 

Articolo 25 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti della Federazione e/o dell’Ente di Promozione Sportiva a cui l’Associazione è affiliata e, in subordine, le norme del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

 

Cascina, lì 08.11.2023

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Per accettazione e ratifica del presente:

Luca Romoli, Presidente

Dario Lobosco, Vicepresidente

Yuri Marchi, Segretario e Consigliere

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